Reclami e Richieste
Per inviare un reclamo o una richiesta di informazioni vi chiediamo cortesemente di compilare il seguente modulo.
Modulo Richiesta
Il modulo correttamente compilato e firmato può essere recapitato:
- via posta all’indirizzo via Bruno Buozzi, 12, 39100 Bolzano (BZ)
- scrivendo una e-mail a service@selgas.eu
- di persona c/o i nostri uffici
Ufficio Clienti Bolzano
Via Bruno Buozzi, 12
39100 Bolzano (BZ) |
Lunedì – Venerdì |
09.00 – 13.00 |
Ufficio Clienti Termeno
Strada del Vino, 40
39040 Termeno (BZ) |
Lunedì – Venerdì |
08.30 – 12.30 |
Ufficio Clienti Lana
Via Andreas Hofer 27
39011 Lana (BZ) |
Lunedì – Venerdì |
09.00 – 13.00 |
E’ fatta salva la possibilità di inviare un reclamo scritto, o una richiesta di informazioni, senza utilizzare il modulo di cui sopra; in tal caso, si ricorda che affinché la richiesta sia preso in considerazione è necessario riportare le seguenti informazioni minime: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica; servizio a cui si riferisce il reclamo o la richiesta di informazioni (energia elettrica, gas naturale, entrambi); codice identificativo del punto; codice cliente; breve descrizione dei fatti.
Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto dell’art. 167 comma 1 del D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Il Cliente autorizza quindi SELGAS Srl al trattamento degli stessi per evadere la sua richiesta.
Ogni modulo viene protocollato e gestito dal Servizio Clienti di SELGAS che, insieme alla Funziona aziendale di interesse, provvederà alla gestione della richiesta per dare la risposta più completa. SELGAS provvederà a rispondere a tutte le richieste nel rispetto delle previsioni della Delibera 413/2016/R/com Allegato A e ss.mm.ii.. La risposta alla richiesta sarà inviata al recapito indicato nel presente modulo.
Servizio di conciliazione
SELGAS Srl informa i proprio clienti che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente mette a disposizione un’apposita area dedicata al Servizio di conciliazione clienti energia.
Tale Servizio ha lo scopo di agevolare la risoluzione della controversia facendo incontrare le parti via web alla presenza di un conciliatore che le aiuta a raggiungere una soluzione di comune accordo. I soggetti coinvolti da questa procedura sono il Cliente o un suo delegato, il Venditore e/o il Distributore interessato ed il conciliatore in veste di facilitatore dell’accordo
Il Servizio di conciliazione dell’ARERA è attivabile solo dopo aver presentato reclamo scritto al proprio operatore. Infatti, a seguito di mancata risposta del Fornitore ad un reclamo scritto, o in caso di risposta non soddisfacente, il Cliente ha la possibilità di attivare il Servizio di Conciliazione per risolvere eventuali controversie senza ricorrere a vie giudiziarie.
Le modalità di attivazione del Servizio, completamente gratuito, prevedono la compilazione esclusivamente online, da parte del Cliente finale, dell’apposito Modulo di Richiesta di attivazione della procedura di conciliazione. Le richieste presentate con modalità diversa dall’invio telematico del Modulo di Richiesta di attivazione della procedura di conciliazione non potranno essere gestite e si considereranno non ricevute. Si ricorda che il Servizio conciliazione non è attivabile qualora per la stessa controversia sia stata già conclusa o sia ancora in corso una procedura di fronte all’Autorità Giudiziaria, di reclamo allo Sportello per il consumatore di energia, di conciliazione paritetica.
Per accedere direttamente al Servizio di conciliazione cliccare qui.
L’ARERA con Delibera 620/2015/E/com ha previsto inoltre di istituire, ai sensi dell’articolo 141-decies del Codice del consumo, l’elenco degli organismi ADR (Alternative Dispute Resolution) deputati a gestire, nei settori di competenza dell’Autorità, procedure volontarie di risoluzione extragiudiziale delle controversie nazionali e transfrontaliere tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell’Unione Europea, fatte salve le disposizioni di regolazione in merito all’obbligatorietà del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.
Per maggiori dettagli in merito agli organismi aderenti all’ADR si rimanda all’apposito elenco pubblicato nell’area del sito dedicata.