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Costituzione in mora GAS

Costituzione in mora GAS

Con la presente informativa SELGAS comunica ai Clienti le proprie procedure adottate ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG – Del. ARG/gas 99/11 Allegato A e ss.mm.ii.).

Ci teniamo a precisare come SELGAS vieni incontro alle esigenze/difficoltà dei propri Clienti e pertanto vi consigliamo di contattarci prima della scadenza della bolletta per non incorrere in spiacevoli situazioni di morosità.

Modalità di costituzione in mora punti disalimentabili

Quanto segue si applica ai Clienti finali titolari di punti di riconsegna disalimentabili intesi come tutti i punti ad eccezione di quelli relativi ad attività di servizio pubblico.

Con riferimento a tutte le fatture scadute e non pagate, dopo un primo approccio telefonico, SELGAS provvede ad inviare una lettera di “costituzione in mora – sollecito di pagamento” tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Nella predetta comunicazione sarà indicato:

a)     il primo termine entro cui il cliente è tenuto al pagamento, che corrisponde a 20 giorni solari dall’emissione della lettera (data riportata in intestazione);

b)     il termine ultimo entro il quale, in costanza di mora, e quindi di mancato pagamento, SELGAS provvede a richiedere la Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. Tale termine è da considerarsi in 40 giorni solari da data consegna PEC o data di notifica in caso di lettera raccomandata;

c)      le modalità con la quale si può comunicare il pagamento effettuato: e-mail (payments@selgas.eu), PEC (payments@pec.selgas.eu), fax (0471 095909), presentandosi c/o uno dei ns Sportelli con la ricevuta di pagamento;

d)     qualora la fornitura sia stata sospesa per morosità, che in mancanza di rispetto delle tempistiche minime per il pagamento o di richiesta di chiusura, il Cliente ha diritto ad un indennizzo automatico;

e)     qualora la morosità sia relativa a consumi risalenti a più di due anni, specifico avviso circa la prescrizione (per maggiori dettagli sulla tematica si rimanda alla sezione del sito “Informazioni”).

Modalità di costituzione in mora punti non disalimentabili

Le disposizioni di seguito indicate si applicano ai soli Clienti finali titolari di punti di riconsegna non disalimentabili intesi come i punti relativi ad attività di servizio pubblico.

Con riferimento a tutte le fatture scadute e non pagate, dopo un primo approccio telefonico, SELGAS provvede ad inviare una lettera di “costituzione in mora – sollecito di pagamento” tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Nella predetta comunicazione sarà indicato:

a)     il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto al pagamento, che corrisponde a 20 giorni solari dall’emissione della lettera (data riportata in intestazione);

b)     qualora in costanza di mora si sia provveduto alla risoluzione del contratto, e alla successiva Cessazione amministrativa per morosità, che il Distributore provvederà all’attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al TIVG;

c)      le modalità con la quale si può comunicare il pagamento effettuato: e-mail (payments@selgas.eu), PEC (payments@pec.selgas.eu), fax (0471 095909), presentandosi c/o uno dei ns Sportelli con la ricevuta di pagamento.

Indennizzo automatico

In caso di mancato rispetto delle previsioni di cui sopra, SELGAS non può richiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo dovuto per la sospensione o riattivazione della fornitura; inoltre, è tenuta a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico:

a)     € 30,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;

b)     € 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:

1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto al pagamento (i 40 giorni solari menzionati);

2. il mancato rispetto del termine minimo (3 giorni lavorativi) tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.

L’indennizzo sarà corrisposto nella prima fattura utile, a detrazione dell’importo totale della medesima fattura, con la seguente causale “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora”; in aggiunta, sarà presente anche la seguente dicitura “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente finale di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”.

Nel caso in cui l’importo della prima fattura addebitata al Cliente sia inferiore all’indennizzo, la fatturazione evidenzia un credito a favore del Cliente stesso, che sarà detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito (o corrisposto mediante rimessa diretta nel caso di fattura finale). In ogni caso, l’indennizzo sarà corrisposto al cliente finale entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione.